a cura del Dott. Carlo Sizia, 20 agosto 2025
In data 30 giugno 2025 il Tribunale ordinario di Trento ha pronunciato un’Ordinanza secondo la quale dichiara “rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale” di quelle norme delle leggi di bilancio (nn.197/2022 per il 2023 e 213/2023 per il 2024) che “dispongono la perequazione automatica dei trattamenti pensionistici secondo le percentuali ivi previste, ma calcolate con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi (cosiddetto “sistema a blocchi”), anziché sulle distinte fasce di importo degli stessi trattamenti (cosiddetto sistema “a scaglioni”)”, sistema quest’ultimo che ha trovato applicazione, sull’onda lunga delle riforme previdenziali Dini e Prodi, praticamente dal 2000
(legge 388/2000) e fino al 2013, quando col Governo Letta (legge 147/2013) la rivalutazione è avvenuta secondo una unica percentuale, decrescente rispetto al valore complessivo dell’assegno e sull’intera misura di una singola pensione, senza alcuna fascia di garanzia rivalutativa vera almeno per una quota parte della stessa, fatta naturalmente salva sempre e solo la rivalutazione piena delle pensioni più basse (100% indice Istat fino a 3 volte il minimo INPS, e fino a 4 volte il minimo INPS a partire dal 2020).
Questo sistema barbaro e penalizzante è durato dal 2014 a oggi, con le uniche eccezioni della legge di bilancio Draghi n. 234/2021 per il 2022 e terza legge di bilancio Meloni n. 207/2024 per il 2025, in cui si è tornati al sistema a scaglioni ( + 100% dell’indice Istat fino a 4 volte il minimo INPS; + 90% da 4 a 5 volte il minimo INPS; + 75% per i restanti importi oltre 5 volte il minimo INPS, praticamente nella logica della legge 388/2000).
Per comprendere la gravità del criterio Letta di perequazione, bastino queste considerazioni:
continua a leggere ⇒ Continuerà l’accanimento contro il ceto medio dei pensionati_20.8.25