Articolo di Ignazio Stagno da ⇒ Libero_17.10.25_pag_4_Rivalutazione pensioni
Le nuove stime contenute nella manovra saranno calcolate a partire dal tasso di inflazione all’1,6%. Bonus straordinario sulle minime pure l’anno prossimo.
Commento Biasioli:
L’articolo è “puntuale e preciso” ma sembra dimenticare che anche nel prossimo 2026 e fino all’anno fatidico 2032 proseguiranno gli effetti della Legge 388/2000, con una rivalutazione parziale di tutte le pensioni superiori a 4 volte il minimo Inps, secondo la tabella più volte pubblicata in questo sito.
Ulteriore paradosso è costituito dalla mancata identificazione del comma della Legge di Bilancio 2026 che farà perpetuare i tagli di cui sopra.

LEGGE di BILANCIO 30/12/2024 (207/2024, Art. 1 comma 177 e 178)
177. A completamento degli interventi transitori finalizzati a contrastare le tensioni inflazionistiche registrate negli anni 2022 e 2023 e nelle more dell’avvio di un programma di potenziamento, compatibile con gli obiettivi di finanza pubblica, delle misure strutturali vigenti a sostegno dei pensionati in condizioni disagiate, all’
articolo 1, comma 310, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «dicembre 2026» e le parole: «e di 2,7 punti percentuali per l’anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «, di 2,7 punti percentuali per l’anno 2024, di 2,2 punti percentuali per l’anno 2025 e di 1,3 punti percentuali per l’anno 2026»;
b) al secondo periodo, le parole: «per gli anni 2023 e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024, 2025 e 2026»;
c) al quinto periodo, le parole: «per gli anni 2023 e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024, 2025 e 2026» e le parole: «e al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «, al 31 dicembre 2024, al 31 dicembre 2025 e al 31 dicembre 2026».
178. Per l’anno 2025, l’importo mensile di cui all’alinea dell’articolo 38, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e l’importo annuo di cui al comma 5, lettere a) e b), del medesimo articolo 38, aumentato ai sensi della lettera d) del predetto articolo 38, come rideterminati ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, sono incrementati rispettivamente di 8 euro e di 104 euro.
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Rivalutazione a scaglioni per l’anno 2025 (2026?):
viene ripristinato il sistema di rivalutazione a scaglioni per il 2025:
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100%
di adeguamento per le pensioni fino a quattro volte il minimo.
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90%
di adeguamento per le pensioni tra quattro e cinque volte il minimo.
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75% di adeguamento per le pensioni superiori a cinque volte il minimo.