Significati e riflessi a proposito della Sentenza della Consulta n. 4/2024

RIASSUNTO DEL PROBLEMA SUSCITATO DALLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE n. 4/2024

Siamo stati tempestati in questi giorni da Amici pensionati che pensavano che la Sentenza citata potesse portar loro qualche euro arretrato.

Purtroppo non è così.

In effetti la Sentenza n. 4/2024 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 51, c. 3 della legge 388/2000 il quale – in via retroattiva – escludeva maggiorazione della RIA (Retribuzione Individuale di Anzianità) dei dipendenti pubblici nel triennio 1991 – 1993.

Detta norma (legge Amato 438/1992) in realtà, bloccava il rinnovo dei contratti del triennio 1991 – 1993 ma non anche i contenuti degli stessi, che rimanevano in regime di “prorogatio”.

Il problema riguardava in particolare il personale della Polizia di Stato, ma non certamente il personale del comparto sanitario / area della dirigenza medica, per il quale non risulta un blocco dell’incremento della progressione della RIA, tranne che per l’anno 1993 (ope-legis). Va ricordato che, per effetto del contratto 1994 – 1997 (art. 47, area dirigenza medica) dal 1° gennaio 1997 sono stati aboliti tutti i meccanismi di incremento automatico della retribuzione legati all’anzianità.

Ne consegue che la Sentenza 4/2024 non può avere efficacia diretta sulla dirigenza medica. Tuttavia, la Sentenza in questione è interessante perché stabilisce:

  1. la non retroattività di una legge;
  2. il controllo di costituzionalità su giudizi ancora in corso;
  3. la violazione dei principi della certezza del diritto e dell’equo processo (artt. 3, 111 e 117 della Costituzione e art. 6 della Cedu).

NOTA DI SPERANZA:

QUESTA INTERPRETAZIONE VARRÁ FORSE ANCHE PER I NS. RICORSI SUI TAGLI ALLE PENSIONI????   ???

Per ulteriori dettagli, leggete l’articolo di Sizia qui sotto allegato ⇓

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Significati e riflessi a proposito della Sentenza della Consulta n. 4/2024

a cura del  Dott. Carlo Sizia, Esperto previdenziale FEDER.S.P.eV.

A mio giudizio la Sentenza in questione ha portata limitata per la sua specificità, cioè rivolta a coloro che hanno attivato un contenzioso (non ancora concluso con decisione di merito del giudice adito) contro la mancata progressione economica nel triennio 1991, 1992, 1993 della Retribuzione Individuale di Anzianità (RIA), in particolare per il personale della Polizia di Stato, disciplinato dalla legge 121/1981 e dalle previsioni del contratto dei Ministeri (D.P.R. 44/1990, art. 9, c. 4 e 5), a seguito del decreto legge Amato 384/1992, convertito in legge 438/1992 (art. 7, c.1), che in realtà si limitava a prorogare “sino al 31 dicembre 1993 la vigente disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto di cui alla legge 93/1983 (legge quadro sul pubblico impiego)” (quindi bloccava il rinnovo dei contratti del triennio 1991, 1992, 1993, non anche i contenuti e le previsioni dei contratti in scadenza al 31/12/1990, ma che rimanevano evidentemente in vigore in regime di prorogatio)…

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